Il «minimo vitale», lo stato di necessità e la lotta alla povertà

Lo stato di bisogno non coincide con lo stato di necessità. Il primo attiene allo status civitatis il secondo lede il «minimo vitale», infrange la soglia di povertà e non distingue il cittadino dallo straniero. Il legislatore ordinario non ha il potere di negare alla persona il contenuto essenziale...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Caterini, E. (Enrico)|||/items/31c65baa-3823-4838-9328-c868edcce3d4
Formato: artículo
Fecha de publicación:2015
País:España
Recursos:Universidad de Navarra
Repositorio:Dadun. Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Idioma:italiano
OAI Identifier:oai:dadun.unav.edu:10171/42672
Acesso em linha:https://hdl.handle.net/10171/42672
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Integrazione social
Minimo vitale
Stato di bisogno
Status civitatis
Status personae
Stato di necessità
Descrição
Resumo:Lo stato di bisogno non coincide con lo stato di necessità. Il primo attiene allo status civitatis il secondo lede il «minimo vitale», infrange la soglia di povertà e non distingue il cittadino dallo straniero. Il legislatore ordinario non ha il potere di negare alla persona il contenuto essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo; il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale non distingue il cittadino dallo straniero, l’apolide dal rifugiato, l’abile dall’inabile al lavoro. Il primum vivere deinde philosophari riconosce primazia alla ragion pratica della vita. L’immigrato irregolare abile al lavoro e indigente per stato di necessità, né profugo né destinatario di protezione sussidiaria, beneficia delle prerogative dello status personae. Lo statuto riconosciuto alla persona umana richiede per l’immigrato irregolare l’insorgenza dei doveri giuridici di integrazione sociale. Tra essi l’avvio al lavoro, all’istruzione, alle cure, al vitto e ricetto.